Pesca sportiva a Venezia: l’importanza di avere sempre con sé la licenza

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Andare a pesca nelle nostre splendide acque lagunari o lungo i fiumi del Veneto è un’attività rigenerante, ma richiede il pieno rispetto delle regole per non incorrere in pesanti sanzioni. Come ricordato spesso dalle nostre Guardie Ittiche e Ambientali, costantemente impegnate nella vigilanza e nella tutela del territorio, c’è un principio fondamentale da tenere a mente: la licenza di pesca deve essere sempre con te!

Durante i controlli sul territorio, la mancata esibizione dei documenti idonei può infatti far scattare provvedimenti immediati. Facciamo quindi chiarezza su cosa serve obbligatoriamente per essere in regola, come funziona la normativa locale e cosa si rischia in caso di inadempienza.

Cosa portare sempre quando si pesca

Per evitare contestazioni durante un controllo, è necessario avere con sé:

  • Licenza di pesca valida: di Tipo A o Tipo B, a seconda dei casi.
  • Documento di identità valido: carta d’identità, patente di guida o altro documento equipollente.
  • Nota bene: Il Codice Fiscale (o tessera sanitaria) NON è un documento di riconoscimento valido.

Approfondimento: Come funziona la licenza in Veneto e a Venezia

In conformità con la Legge Regionale del Veneto (L.R. n. 19/1998 e successive modifiche) e le disposizioni della Città Metropolitana di Venezia, la gestione della licenza segue regole ben precise:

  • La ricevuta ha valore di licenza: Per i pescatori dilettanti residenti in Veneto, la licenza di Tipo B non è più un libretto cartaceo. Essa è costituita esclusivamente dalla ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale annuale (pari a € 34,00).
  • Validità: Il versamento ha validità di 365 giorni a decorrere dalla data di pagamento, ma è efficace solo ed esclusivamente se esibito insieme a un documento d’identità valido che attesti la corrispondenza dei dati.

Le sanzioni previste: un doppio rischio

Il mancato possesso o la mancata esibizione della documentazione non comportano una semplice sanzione amministrativa, bensì due distinti procedimenti sanzionatori:

  1. Sanzione immediata: viene contestata direttamente dagli organi accertatori sul posto al momento del controllo per l’esercizio della pesca senza titolo.
  2. Successiva richiesta della Regione del Veneto: un secondo provvedimento emesso dall’ente regionale volto al recupero coattivo del tributo evaso, gravato dalle sanzioni tributarie e dalle maggiorazioni previste per il mancato pagamento della tassa di concessione.

Rispettare le normative non è solo un dovere legale per evitare spiacevoli sanzioni, ma è anche il primo passo per tutelare l’ecosistema ittico e supportare la gestione sostenibile delle nostre acque. Prima di preparare le canne da pesca, assicuratevi che la ricevuta del versamento e il vostro documento siano nel taschino! Le Guardie volontarie ittiche e ambientali di AISA sono sempre a disposizione per garantire il rispetto dell’ambiente e la sicurezza di tutti gli appassionati.